Con la riforma del processo civile viene abrogato il rito Fornero e la sua doppia fase in primo grado.
La nuova procedura viene a trovare applicazione in tutte quelle controversie nelle quali con l’impugnazione del licenziamento viene proposta da parte del lavoratore subordinato la domanda di reintegra nel posto di lavoro.
Quando si applica il nuovo rito?
Il nuovo procedimento, ai sensi dell’art. 441 bis cpc, si applica, a decorrere dal 28.02.2023, a tutte le controversie nelle quali oltre all’impugnazione del licenziamento venga formulata espressa domanda di reintegra nel posto di lavoro.
Con tale procedura, si ha la possibilità di trattare domande correlate e/o comprese tutte quelle questioni connesse con la qualificazione del rapporto di lavoro.
Quali sono le caratteristiche del nuovo rito?
Secondo il disposto del nuovo art. 441 bis, 1° comma, cpc, le cause promosse con tale rito rivestono un carattere prioritario rispetto alle altre cause già pendenti, introducendo una sorta di carattere d’urgenza.
Con tale rito del lavoro il legislatore ha voluto creare un giudizio più rapido, caratterizzato dalla riduzione dei termini e dalla concentrazione delle fasi, contrariamente a quanto previsto nell’abrogato rito Fornero e la sua doppia fase.
Come si svolge il nuovo processo?
Lo scopo primario del nuovo rito del lavoro è quello del perseguimento della celerità dei tempi del processo, da qui discende la possibilità per il giudice di ridurre i termini del procedimento fino alla metà.
Dall’esercizio di tale facoltà, seguono le seguenti due fasi rappresentate:
- dal limite del termine tra la data della notificazione del ricorso e quella della udienza di discussione, il quale in ogni caso non potrà essere inferiore a venti giorni;
- e dal termine per la costituzione del convenuto o del terzo chiamato, il quale viene ridotto della metà.
In udienza, tenendo conto delle esigenze di celerità del processo, il Giudice, infatti, potrà disporre la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali ovvero la loro separazione, dando la priorità in ogni caso alla concentrazione della fase istruttoria e decisoria mantenendo quale punto di riferimento del giudizio la domanda di reintegra nel posto di lavoro.